Statuto


Statuto della “Associazione pro Fondazione Antonino Murmura”
 

Denominazione
 

Articolo 1

Questo statuto disciplina l’associazione culturale denominata “Associazione pro Fondazione Antonino Murmura”, costituita ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 cod. civ. (di seguito chiamata “Associazione”).

Sede
 

Articolo 2

L’Associazione ha sede nel Comune di Vibo Valentia.
Il consiglio direttivo ha facoltà di stabilire e mutare l’indirizzo della sede nell’ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all’assemblea straordinaria decidere l’istituzione di sedi secondarie.

Durata
 

Articolo 3

L’Associazione ha durata indeterminata.

Scopi
 

Articolo 4

L’Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro.
Essa intende svolgere attività di utilità sociale nei confronti dei soci e di terzi, nei settori della cultura e della società civile, con particolare attenzione ai principi della legalità e dell’etica e con specifico interesse alla tradizione storico-culturale e giuridica di Monteleone – Vibo Valentia e ai legami di tale tradizione con la cultura nazionale e trans-nazionale.
L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere le seguenti attività:
a) pubblicazione di testi scientifici e divulgativi nel campo delle scienze giuridiche, filosofiche, sociali e di economia politica;
b) promozione di convegni, seminari di formazione, giornate di studio, borse di studio per giovani studiosi, premi ed eventi culturali, in collegamento e in collaborazione con istituzioni pubbliche e private;
c) realizzazione di un progetto editoriale per la pubblicazione degli atti e documenti riguardanti l’attività svolta dal Senatore Antonino Murmura dalla V alla XI legislatura;
d) pubblicazione di testi inediti e ristampa di testi rari, tra cui i manoscritti del poeta Pasquale Enrico Murmura ( 1903-1924 ) e documenti riferentisi all’Onorevole Pasquale Murmura ( 1849 -1926 ), deputato del Regno d’Italia dalla XVIII alla XXI legislatura;
e) riorganizzazione dell’Archivio e della Biblioteca della famiglia Murmura, al fine di renderli successivamente fruibili da parte di studiosi e ricercatori.
Le attività dell’Associazione, oltre alla loro valenza intrinseca, sono anche funzionali alla predisposizione di quanto necessario per la costituzione di una fondazione in memoria del Senatore Antonino Murmura.

Soci
 

Articolo 5

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le società, le associazioni, le fondazioni, gli organismi che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell’Associazione stessa.
Per aderire all’Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al presidente. Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme di questo statuto e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno date dal consiglio direttivo e dall’assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
Il presidente sottoporrà la domanda all’approvazione del consiglio direttivo, il quale dovrà deliberare entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l’interessato può proporre appello alla prima assemblea ordinaria utile, che si pronuncia in voto a scrutinio segreto.

Articolo 6

I soci si dividono in soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.
Sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell’Associazione.
Sono soci ordinari coloro che aderiscono all’Associazione e versano la relativa quota associativa.
Sono soci sostenitori coloro che versano, oltre la quota associativa, un ulteriore contributo per l’incremento delle iniziative ed attività dell’Associazione.
Sono soci onorari, il sindaco di Vibo Valentia, il presidente del Senato, il presidente della provincia di Vibo Valentia, il presidente della Regione Calabria, il presidente dell’ANIMI, il presidente dell’Istituto Don Sturzo, il presidente della Fondazione De Gasperi, il presidente della Fondazione Fanfani, il presidente di Libera Italia. Altri soci onorari potranno essere proposti dal Consiglio Direttivo.
La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Ciascun socio ha diritto di partecipare alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età, oltre al diritto all’elettorato attivo e passivo, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali.

Articolo 7

I diritti inerenti alla qualità di socio si acquistano a seguito della comunicazione scritta, da parte del consiglio direttivo, dell’avvenuta ammissione.
I soci sono tenuti al pagamento di un contributo annuale in danaro (“quota associativa”), nella misura ed entro il termine fissati dal consiglio direttivo.
La qualità di socio si perde per morte (in caso di persona fisica), estinzione (in caso di entità diversa dalla persona fisica), recesso o esclusione.
Il diritto di recesso può essere esercitato dal socio in qualsiasi momento, mediante dichiarazione scritta comunicata al consiglio direttivo. Il recesso ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la comunicazione.
La delibera di esclusione per morosità è adottata dal consiglio direttivo dopo avere diffidato il socio almeno due volte per iscritto.
La delibera di esclusione per gravi motivi diversi dalla morosità è adottata dal consiglio direttivo previo parere del collegio dei probiviri, il quale deve sentire il socio ove questi ne faccia richiesta. La delibera di esclusione deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata a.r. indirizzata al suo domicilio.
I soci receduti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.

Articolo 8

L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.
E’ garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Organi dell’Associazione
 

Articolo 9

Sono organi dell’Associazione:
– l’assemblea;
– il consiglio direttivo;
– il presidente;
– il vice presidente o i vice presidenti;
– il segretario;
– il tesoriere;
– il collegio dei probiviri;
– il revisore dei conti (ove il consiglio direttivo decida di nominarlo).
– uno o più addetti stampa ( ove il consiglio direttivo decida di nominarlo )
L’elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute o salvo diversamente deliberato dal Consiglio Direttivo per casi particolari .

Assemblea
 

Articolo 10

L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.
Possono partecipare all’assemblea i soci in regola con gli obblighi imposti dall’Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative.
Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare all’assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata. La delega può essere conferita solo ad altro socio. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. E’ garantita l’osservanza del principio del voto singolo. Anche gli enti hanno diritto a un voto in assemblea. E’ escluso il voto per corrispondenza.

Articolo 11

L’assemblea può essere convocata in via ordinaria o straordinaria.
L’assemblea ordinaria:
– approva il bilancio di ciascun esercizio finanziario;
– nomina e revoca i membri del consiglio direttivo ed il suo presidente;
– approva le linee di indirizzo e le direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione, proposte dal consiglio direttivo;
– delibera sugli altri temi attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza per statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.

Articolo 12

L’assemblea può essere convocata dal consiglio direttivo anche fuori della sede dell’Associazione, purché nel territorio della Regione Calabria.
La convocazione avviene mediante avviso spedito agli aventi diritto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, al domicilio risultante dai libri sociali, con lettera raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’o.d.g.
Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell’adunanza in prima convocazione l’assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
In mancanza delle formalità di convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci e partecipano all’assemblea la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo ed il revisore dei conti, se nominato.
L’assemblea è convocata quando il presidente o chi lo sostituisce a norma dello statuto o il consiglio direttivo lo ritengono necessario ovvero su richiesta, scritta e motivata, di almeno un decimo dei soci.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

Articolo 13

La presidenza dell’assemblea spetta al presidente del consiglio direttivo o, nel caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente indicato dal successivo art. 22, secondo comma, o, nel caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, all’altro vice presidente. Nel caso di assenza o impedimento sia del presidente che di entrambi i vice presidenti, la presidenza è assunta dal più anziano di età dei soci, il quale, constatata la regolarità della convocazione e della costituzione dell’assemblea, fa deliberare in merito alla persona che deve presiederla successivamente.
Il presidente dell’assemblea è assistito dal segretario indicato dal successivo art. 23 ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un segretario eletto, tra gli intervenuti od anche tra estranei, con il voto della maggioranza dei presenti. Ove prescritto dalla legge ed in ogni caso in cui il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dal consiglio direttivo medesimo.
Compete al presidente dell’assemblea verificare la regolarità della costituzione di essa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell’assemblea stessa, proclamare i risultati delle votazioni.
Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano; avvengono a scrutinio segreto – con facoltà per il socio dissenziente di far constare dal verbale il proprio dissenso e, quindi, di renderlo palese – quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei soci presenti. In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall’assemblea due scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto.
L’assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
– che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, accertare e proclamare i risultati delle votazioni;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Articolo 14

Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Articolo 15

L’assemblea ordinaria:
– in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento della maggioranza dei soci;
– in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci partecipanti.
Essa, sia in prima convocazione sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
L’assemblea straordinaria, sia in prima convocazione sia in seconda convocazione, è regolarmente costituita con l’intervento della maggioranza dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Le deliberazioni dell’assemblea, prese in conformità alla legge e allo statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Consiglio direttivo
 

Articolo 16

L’Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da sette membri, eletti dall’assemblea ordinaria tra i soci.
Uno dei membri del consiglio direttivo è di diritto tra gli appartenenti alla famiglia del Senatore Antonino Murmura o tra i loro discendenti diretti.
I membri del consiglio direttivo durano in carica per tre esercizi e scadono alla data di scadenza dell’assemblea ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili e revocabili dall’assemblea ordinaria in qualunque tempo.
I membri del consiglio direttivo sono scelti tra i soci ovvero tra le persone indicate dai soci che siano società, associazioni, fondazioni o altri organismi.

Articolo 17

Il consiglio direttivo si riunisce, presso la sede dell’Associazione o altrove, ogni volta che gli affari sociali lo esigano. Deve essere inoltre convocato ogni qualvolta almeno un terzo dei membri del consiglio direttivo ne faccia richiesta per iscritto. Il presidente, o chi lo sostituisce a norma dello statuto, convoca il consiglio direttivo mediante lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica inviati almeno cinque giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica inviati almeno tre giorni prima) di quello dell’adunanza al domicilio, al numero telefonico o all’indirizzo di posta elettronica dei membri del Consiglio e del revisore dei conti, se nominato.
L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’o.d.g.. Il presidente o chi lo sostituisce a norma dello statuto provvede affinché, compatibilmente con le esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate preventive informazioni sull’o.d.g.
Il consiglio direttivo può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri ed il revisore legale dei conti, se nominato.
Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente o da chi lo sostituisce a norma dello statuto.
Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche in più luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
– che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, accertare e proclamare i risultati delle votazioni;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; il consigliere astenuto si considera come se non fosse in carica.
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Le votazioni normalmente sono palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei membri del consiglio direttivo oppure quando si tratti di questioni nelle quali siano interessati uno o più membri del consiglio direttivo oppure loro parenti ed affini fino al terzo grado incluso.
A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente; nelle votazioni segrete, la parità comporta la reiezione della proposta.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Delle deliberazioni si redige un verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 19

Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, il consiglio direttivo procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci. I consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
Qualora, durante un mandato, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, cessa l’intero consiglio direttivo e si procede a nuove elezioni.

Articolo 20

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri per l’amministrazione, ordinaria e straordinaria, dell’Associazione e compie, quindi, le operazioni necessarie per l’attuazione degli scopi dell’Associazione stessa.
In particolare il consiglio direttivo elabora le linee di indirizzo e le direttive generali dell’Associazione, delibera sull’ammissione e sull’esclusione dei soci, predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario, determina l’ammontare della quota associativa ed esercita ogni altro compito necessario per il funzionamento dell’Associazione stessa.
Il consiglio direttivo inoltre:
– predispone regolamenti per la disciplina interna dell’Associazione, da sottoporre successivamente all’approvazione dell’assemblea ordinaria;
– nomina e revoca il collegio dei probiviri e, qualora lo ritenga opportuno, il revisore dei conti;
– designa un comitato tecnico-scientifico ed un comitato d’onore, relativamente a ciascuno dei quali viene predisposto un regolamento di attuazione ;
– nomina uno o più addetti stampa.

Presidente
 

Articolo 21

Il presidente del consiglio direttivo è eletto dall’assemblea.
Egli:
a) convoca e presiede l’assemblea ed il consiglio direttivo;
b) sovrintende all’attività dell’Associazione ed all’esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali;
c) adotta qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza nell’interesse dell’Associazione di competenza del consiglio direttivo, riferendone al consiglio direttivo stesso nella prima riunione;
d) ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nell’esercizio dell’anzidetto potere, può rilasciare procure speciali per il compimento di singoli atti e operazioni ovvero di determinate categorie di atti e operazioni, nonché nominare avvocati, consulenti tecnici ed arbitri.

Vice Presidenti
 

Articolo 22

Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri due vice presidenti.
Essi sostituiscono il presidente in caso di sua assenza o impedimento; l’ufficio è assunto, a tutti gli effetti, dal vice presidente più anziano nella carica o, in caso di parità, da quello più anziano di età.
Quando i vice presidenti siano assenti o impediti o non siano stati nominati, l’ufficio di presidente è tenuto, a tutti gli effetti, dal consigliere più anziano nella carica o, in caso di parità, da quello più anziano di età.
Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa piena prova dell’assenza o dell’impedimento del presidente stesso.

Segretario
 

Articolo 23

Il segretario è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi membri.
Provvede, di concerto con il presidente, all’amministrazione, organizzazione e funzionamento dell’Associazione.
Cura la redazione dei verbali dell’assemblea e del consiglio direttivo nonché l’aggiornamento e la tenuta dei libri sociali di cui alle lettere a), b), c), d) del successivo art. 31, custodicsce tutti gli atti dell’Associazione, affianca il presidente nell’esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali.
Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati con firma di conformità dal segretario fanno piena prova.

Tesoriere
 

Articolo 24

Il tesoriere è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi membri.
Cura la gestione economica e finanziaria dell’Associazione, della quale è responsabile sia nei confronti del presidente sia nei confronti del consiglio direttivo.
Provvede alla riscossione delle entrate dell’Associazione, effettua i pagamenti disposti dal presidente e quelli deliberati dal consiglio direttivo, custodisce somme e valori dell’Associazione, tenendo aggiornata la contabilità.
Le funzioni di tesoriere e di segretario possono essere affidate alla stessa persona.

Collegio dei probiviri
 

Articolo 25

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri, eletti dal consiglio direttivo tra i soci od anche tra estranei all’Associazione.
I probiviri durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili e revocabili dal consiglio direttivo in qualunque tempo.
Il collegio procede, secondo equità e senza particolari formalità procedurali, al tentativo di conciliazione su eventuali reclami dei soci avverso deliberazioni di organi dell’Associazione e sulle controversie riguardanti l’Associazione che uno o più soci sottopongano al suo esame.
Il collegio esprime inoltre il proprio parere sulle proposte di esclusione dei soci per gravi motivi ai sensi del precedente art. 7.

Revisore dei conti
 

Articolo 26

Il revisore dei conti è un organo eventuale dell’Associazione, che può essere nominato con deliberazione del consiglio direttivo.
Il revisore dei conti, se nominato, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento; esercita altresì il controllo contabile sull’Associazione.
Il revisore dei conti è scelto tra i soci od anche tra persone estranee all’Associazione.
Dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell’assemblea ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica. E’ rieleggibile e revocabile dal consiglio direttivo in qualunque tempo.

Patrimonio
 

Articolo 27

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
– dai beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione stessa a qualsiasi titolo;
– da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
– da eventuali erogazioni, liberalità e lasciti testamentari.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
– dalle quote associative;
– da contributi di privati, dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
– da rimborsi derivanti da convenzioni;
– dal ricavato dello svolgimento di attività commerciali e produttive marginali;
– da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Esercizio finanziario
 

Articolo 28

L’esercizio finanziario inizia l’1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Rendiconto economico e finanziario
 

Articolo 29

Il consiglio direttivo predispone il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario.
Il rendiconto viene depositato presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione, ed ogni socio, previa richiesta scritta, può prenderne visione.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Scioglimento e liquidazione
 

Articolo 30

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, l’assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
Il patrimonio dell’Associazione deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, centonovantesimo comma, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Libri sociali
 

Articolo 31

Oltre ai libri e alle altre scritture contabili prescritti dalla legge, l’Associazione custodisce:
a) il libro dei soci;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei probiviri.

Domicilio dei soci
 

Articolo 32

Per quanto concerne i rapporti con l’Associazione, il domicilio dei soci (comprensivo anche, se posseduti, dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica) è quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicarlo per l’iscrizione in tale libro e comunicare altresì gli eventuali successivi cambiamenti.

Eventuale riconoscimento della personalità giuridica
 

Articolo 33

Il consiglio direttivo può, in qualsiasi momento della vita dell’Associazione, chiedere per essa il riconoscimento della personalità giuridica; in tal caso il presidente dell’Associazione è autorizzato ad introdurre nello statuto le modificazioni che dovessero essere richieste dall’autorità competente, senza bisogno di deliberazione da parte dell’assemblea straordinaria.

Articolo 34
 

Aspetti applicativi

Gli aspetti applicativi del presente statuto, sono disciplinati con regolamenti attuativi proposti dal Consiglio Direttivo e da approvarsi in sede di assemblea, o con delibere degli organi associativi.

Norme applicabili
 

Articolo 35

Per quanto non contemplato e regolato dallo Statuto, si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute, non aventi per oggetto l’esercizio di attività commerciali, né fini di lucro o speculativi .